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25 Mag, 2022
Posted by Editore
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QUAL È LA MAGGIORANZA ALL’INTERNO DI UN CONDOMINIO PER APPROVARE L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA?

La questione si è posta nel corso di un giudizio innanzi alla Cassazione. La Corte ha così avuto modo di chiarire qual è la percentuale che l’assemblea di condominio deve raggiungere per approvare l’acquisto e la messa in opera di un impianto di telecamere, rivolto a prevenire furti e disincentivare gli eventuali malintenzionati. Vediamo dunque, qual è la maggioranza per l’installazione della videosorveglianza in condominio.

Prima però di affrontare questo tema, sarà bene spiegare quali sono le condizioni e le autorizzazioni, specie in materia di privacy, al quale è soggetta tale facoltà.

Autorizzazioni necessarie

Il condominio non deve chiedere autorizzazioni alla Polizia o al Garante per la Privacy per poter installare un impianto di videosorveglianza. Può farlo in perfetta autonomia, a condizione però che vi sia il consenso dell’assemblea.

Norme di legge sulla Privacy

L’impianto di videosorveglianza può riprendere le parti comuni del condominio e non certo la porta di ingresso del singolo appartamento. È indispensabile che sia affisso un cartello, in luogo visibile, ove si avvisi dell’esistenza della presenza della telecamera, in modo che possano esserne a conoscenza non solo i condomini, ma anche i terzi. Tale cartello, invece, non è necessario laddove l’impianto sia installato dal singolo condomino, a sua cura e spese; però in tal caso non è possibile riprendere le parti comuni dell’edificio ma solo le adiacenze all’abitazione dell’interessato.

Maggioranza in assemblea

Per l’approvazione dell’installazione di telecamere in condominio ci vuole la maggioranza dell’assemblea.
Non serve dunque, come alcuni giudici ritenevano un tempo, l’unanimità dei condomini per l’installazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo delle parti comuni dell’edificio.

Su questo quadro è intervenuto il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile che ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. «La nuova disposizione – scrive la Suprema corte – prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 1 (comma 2, n.d.r.), c.c. La norma, quindi, ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito».

L’articolo 1122-ter c.c. così recita: «Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136». Ed il secondo comma del 1136 prevede: «Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio».

Pertanto, per approvare l’installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio è necessaria una doppia maggioranza:

1) la maggioranza dei presenti in assemblea;

2) che rappresentino la metà dei millesimi dell’intero condominio.

 

Con riguardo infine alle obiezioni sul carattere voluttuario o gravoso dell’innovazione, per la Cassazione le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’articolo 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, «sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio».

E l’onere della prova di tali estremi, grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali.

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